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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 21 - Valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

1. La Regione valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, e trasferisce alle stesse ogni competenza propria in materia di curricoli didattici, individuando criteri e priorità sulla base dei processi di consultazione e concertazione di cui alla presente legge.

2. La Regione e gli enti locali sostengono l'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia volta a realizzare percorsi formativi, anche personalizzati, coerenti con le attitudini personali, rispettosi delle scelte delle famiglie, adeguati all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionali ed europee; sostengono altresì progetti volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi d'apprendimento e d'insegnamento.

3. Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione e gli enti locali, d'intesa con la Direzione scolastica regionale, incentivano la costituzione di reti e di consorzi tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.

4. Al fine di rafforzare la collaborazione fra le istituzioni, la Regione e gli enti locali favoriscono altresì la costituzione di organismi di rappresentanza delle istituzioni scolastiche che operano sul territorio.

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