Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 20, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'amministrazione scolastica, anche attraverso specifici accordi, possono istituire i Centri di servizi e di consulenza (CSC) per le istituzioni scolastiche autonome.
2. I CSC si avvalgono, in forma integrata e realizzandone l'ottimizzazione, delle risorse professionali, strumentali e finanziarie, messe a disposizione dalle istituzioni scolastiche, dall'amministrazione scolastica, dagli enti locali e dalla Regione, nonché da associazioni ed enti del privato sociale che operano per valorizzare e sostenere l'autonomia scolastica. Le funzioni dei CSC possono essere svolte da reti o consorzi di scuole, nonché da centri di documentazione educativa e di integrazione.
3. I CSC possono avere natura plurisettoriale o specialistica ed offrono i propri servizi su richiesta delle istituzioni scolastiche, oltre che della Regione, degli enti locali e dell'amministrazione scolastica. Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento o per l'intero territorio regionale, a seconda della complessità e della specificità delle funzioni.
4. Ai fini della concessione di contributi regionali ai CSC, la Giunta regionale, previo parere della Conferenza di cui all'articolo 49, ne stabilisce standard minimi di funzionamento e di qualità.
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