IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione II - Sostegno al successo formativo e rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

Art. 24 - Interventi per la continuità didattica

1. La Regione e gli enti locali sostengono la continuità didattica fra i diversi ordini e gradi di scuola, attraverso l'incentivazione di azioni volte a rendere efficaci i rapporti in verticale e in orizzontale e di progettazione di percorsi didattici comuni a diversi gradi di scuole.

2. La Regione e gli enti locali favoriscono altresì la diffusione degli istituti comprensivi in tutto il territorio regionale, anche sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di specifici modelli organizzativi, gestionali e didattici.

3. La Regione e gli enti locali sostengono progetti finalizzati ad assistere la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del ciclo secondario del sistema dell'istruzione, al fine di agevolare l'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta e di evitare l'interruzione o la dispersione di un percorso scolastico già avviato.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.