Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione III - Integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per consentire agli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado il consolidamento dei saperi di base necessari al proseguimento di qualunque percorso formativo ed una scelta consapevole fra l'istruzione e la formazione professionale, la Regione e le Province, anche sulla base di intese con l'amministrazione scolastica, sostengono le istituzioni scolastiche autonome che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59), partecipano ad accordi stipulati con gli organismi di formazione professionale accreditati per la definizione di curricoli biennali integrati e articolati in struttura modulare fra l'istruzione e la formazione professionale, destinati agli alunni che frequentano il primo e il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore.
2. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di un progetto formativo flessibile, anche personalizzato, caratterizzato da modalità didattiche innovative, che comprendono l'accoglienza, l'orientamento, lo svolgimento di tirocini e stages anche all'estero, lo svolgimento di moduli formativi curriculari in contesti lavorativi, l'utilizzo di laboratori specializzati, il ricorso a tecnologie avanzate. Il progetto formativo del biennio prevede altresì iniziative di recupero e di reinserimento, per l'adempimento dell'obbligo formativo, dei giovani che,
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