Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione IV - Formazione professionale
1. Le attività di formazione professionale si articolano nelle seguenti tipologie:
a) formazione iniziale, rivolta ai giovani per l'assolvimento dell'obbligo formativo; essa consiste in percorsi a valenza orientativa e professionalizzante che si concludono, di norma, con una qualifica utile per l'inserimento nel mercato del lavoro;
b) formazione iniziale per adulti, volta a favorire l'acquisizione di competenze di natura professionalizzante utili per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro;
c) formazione superiore, rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore; essa consiste in percorsi volti a fornire o ad arricchire competenze di natura professionalizzante che si concludono, di norma, con qualifiche di livello superiore rispetto alla formazione iniziale;
d) formazione continua, rivolta alle persone occupate con qualsiasi forma contrattuale ed anche in forma autonoma, per l'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi, nonché per favorire l'adattabilità del lavoratore;
e) formazione permanente, rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa, per l'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali.
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