Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo II - Il sistema formativo
Sezione I - Elementi fondamentali del sistema formativo
1. Il sistema formativo nel territorio regionale si sostanzia nell'insieme delle azioni e delle relazioni che i soggetti operanti nell'istruzione, nella formazione professionale e nell'educazione non formale attuano e instaurano tra loro per arricchire e qualificare l'offerta formativa e per consentire che le competenze acquisite in un settore o ambito possano essere trasferite in altri settori o ambiti e possano facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro. Tale sistema valorizza una molteplicità di opportunità per costruire e far crescere nel corso di tutta la vita il patrimonio di competenze personali, di carattere culturale, lavorativo e di esperienza.
2. La Regione riconosce l'autonomia e la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, quali componenti essenziali del sistema formativo, e valorizza l'autonomia dei soggetti che operano al loro interno, ed in particolare delle istituzioni scolastiche, delle università e degli organismi di formazione professionale accreditati.
3. Il sistema formativo si fonda sui principi di unitarietà, di pluralismo e di specificità delle componenti che vi operano e che interagiscono tra loro nella realizzazione dei rispettivi compiti istituzionali, mantenendo le differenze degli strumenti e dei soggetti gestori, favorendo il riconoscimento reciproco delle competenze acquisite e la possibilità di utilizzo delle competenze stesse ai fini della mobilità interna al sistema.
4. L'integrazione delle politiche formative si basa sulla collaborazione fr
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.