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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione IV - Formazione professionale

Art. 30 - Accesso alla formazione professionale iniziale

1. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale definiti a livello nazionale, la Regione stabilisce i requisiti e l'età di accesso, anche differenziati, alla formazione professionale iniziale in relazione ai diversi profili formativi ed alle corrispondenti figure professionali.

2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, il biennio integrato di cui all'articolo 27 della presente legge.

3. Al fine di favorire il potenziamento dell'offerta formativa e di evitare fenomeni di dispersione la Regione e le Province finanziano prioritariamente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, percorsi di formazione professionale iniziale che si realizzano attraverso il biennio integrato e quelli che si realizzano in continuità con lo stesso.

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