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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione IV - Formazione professionale

Art. 34 - Autorizzazione e riconoscimento delle attività

1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per le attività di cui all'articolo 44, comma 4.

2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla Regione l'inserimento di loro attività all'interno degli elenchi di cui all'articolo 14.

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