Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione IV - Formazione professionale
1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Provincia competente per territorio l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni. Detti autorizzazioni e riconoscimenti, definiti secondo quanto previsto all'articolo 32, comma 1, lettera f), sono rilasciati dalla Regione per le attività di cui all'articolo 44, comma 4.
2. I medesimi organismi di cui al comma 1 possono richiedere alla Regione l'inserimento di loro attività all'interno degli elenchi di cui all'articolo 14.
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