Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione IV - Formazione professionale
1. La Regione e le Province, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostengono la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.
2. La Regione garantisce la qualità di tale formazione attraverso la definizione di standard qualitativi relativi ai contenuti e ai metodi didattici, che si differenziano a seconda del livello delle competenze in ingresso delle persone, con particolare attenzione alla formazione dei giovani che assolvono l'obbligo formativo nell'esercizio dell'apprendistato.
3. La Regione promuove la formazione dei tutor aziendali allo scopo di integrare e rendere complementari la formazione esterna e la formazione interna all'impresa.
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