Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione IV - Formazione professionale
1. La Regione può istituire scuole specializzate per specifici ambiti, strategici per l'economia o per la tutela del territorio, ovvero per l'elevata innovazione che caratterizza determinati profili professionali, al fine di garantire alti livelli di qualificazione, la ricerca e lo sviluppo di contenuti formativi, innovative metodologie didattiche, nonché di rendere disponibili strumentazioni specializzate. Dette scuole costituiscono poli specializzati, che si integrano con l'offerta formativa del territorio, e sono gestite dagli organismi di cui all'articolo 33, anche in rete fra di loro.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo, di cui all'articolo 49, e la Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 51, approva un programma pluriennale di interventi formativi da realizzare attraverso scuole regionali specializzate e, sulla base di esso, seleziona i soggetti attuatori con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), disciplinandone i rapporti attraverso apposita convenzione poliennale.
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