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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione IV - Formazione professionale

Art. 38 - Formazione nella pubblica amministrazione

1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli enti locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano:

a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;

b) l'esercizio delle funzioni degli enti locali in maniera associata.

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