Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione IV - Formazione professionale
1. La Regione e gli enti locali assumono la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.
2. A tal fine, gli indirizzi regionali per la programmazione, intesi a promuovere il raccordo con gli enti locali e le loro associazioni, nonché con gli altri soggetti della pubblica amministrazione, privilegiano:
a) interventi volti a supportare i processi di riforma in atto, quali il decentramento, la riorganizzazione delle funzioni, la semplificazione amministrativa e la flessibilità gestionale, la comunicazione ed il rapporto con i cittadini;
b) l'esercizio delle funzioni degli enti locali in maniera associata.
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