Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione IV - Formazione professionale
1. Sono attribuite ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati, le funzioni di gestione già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 54 (Riordino della funzione di gestione delegata ai Comuni in materia di formazione professionale). Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con i Comuni interessati, si provvede al trasferimento delle risorse strumentali relative alle suddette funzioni, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni).
2. I beni immobili di proprietà della Regione, adibiti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, sono assegnati in comodato ai Comuni interessati, previa intesa con gli stessi. Tali beni sono assegnati in uso dai Comuni agli organismi di formazione professionale accreditati.
3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.
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