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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione V - Educazione degli adulti

Art. 41 - Educazione degli adulti

1. L'educazione degli adulti comprende l'insieme delle opportunità formative, formali e non formali, rivolte alle persone, aventi per obiettivo l'acquisizione di competenze personali di base in diversi ambiti, di norma certificabili, e l'arricchimento del patrimonio culturale. Essa tende a favorire:

a) il rientro nel sistema formale dell'istruzione e della formazione professionale;

b) la diffusione e l'estensione delle conoscenze;

c) l'acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale;

d) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini.

2. Le opportunità di educazione degli adulti sono offerte da enti locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, organismi di formazione professionale accreditati, università della terza età, associazioni ed in genere dai soggetti che erogano attività di educazione non formale agli adulti, anche attraverso la realizzazione di accordi, al fine di corrispondere alla domanda delle persone rilevata sul territorio.

3. La Regione e le Province sostengono iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri territoriali di cui all'articolo 42, comma 4.

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