Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo III - L'istruzione e la formazione professionale
Sezione V - Educazione degli adulti
1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alle Province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 44 e secondo le modalità della programmazione territoriale di cui all'articolo 45.
2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i Centri territoriali per l'educazione degli adulti.
3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda.
4. La Regione e gli enti locali valorizzano i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.
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