IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo III - L'istruzione e la formazione professionale

Sezione V - Educazione degli adulti

Art. 42 - Programmazione e attuazione degli interventi

1. La programmazione dell'offerta di educazione degli adulti compete alle Province, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 44 e secondo le modalità della programmazione territoriale di cui all'articolo 45.

2. La programmazione è elaborata sulla base della rilevazione delle esigenze compiuta dagli enti locali, in collaborazione con le parti sociali del territorio, con i soggetti operanti a livello locale nel campo dell'educazione non formale e con i Centri territoriali per l'educazione degli adulti.

3. La programmazione provinciale dell'offerta di educazione degli adulti tiene conto delle risorse messe a disposizione da tutti i soggetti istituzionali interessati e dagli altri soggetti di cui all'articolo 41, comma 2, al fine di ottimizzarne l'utilizzo e di garantire il più ampio soddisfacimento della domanda.

4. La Regione e gli enti locali valorizzano i Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8, quali soggetti di riferimento per l'offerta di educazione per gli adulti e ne sostengono le attività, anche svolte in integrazione con gli organismi di formazione professionale accreditati.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.