Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo IV - Programmazione generale e territoriale
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva:
a) le linee di programmazione e gli indirizzi, di norma triennali, per il sistema formativo e per l'inserimento al lavoro, con individuazione degli obiettivi, delle priorità, delle linee d'intervento, nonché del quadro delle risorse finanziarie e dei criteri per il riparto delle risorse da assegnare agli enti locali;
b) gli indirizzi generali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa;
c) i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche;
d) gli atti generali di programmazione relativi all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari nelle materie di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale definisce, sentita la commissione consiliare competente, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti nazionalmente, gli standard regionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 32, volti a rafforzare l'identità di tale componente del sistema ed a garantire che le prestazioni fondamentali previste dalla presente legge siano fruite in condizioni di efficacia e di qualità uniformi ed elevate su tutto il territorio regionale.
Definisce altresì gli standard qualitativi delle azioni in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, dei tirocini e dell'alternanza scuola - lavoro.
3. La Giunta regionale, nel rispetto delle linee di programmazione approvate dal Consiglio regionale di cui al comma 1, detta altresì la disciplina di att
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