Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo IV - Programmazione generale e territoriale
1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, nonché delle compatibilità finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalle leggi vigenti, ed in particolare dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla presente legge.
2. A tal fine, le Province e i Comuni, avvalendosi delle analisi dei fabbisogni professionali e formativi svolte a livello nazionale e locale, in via prioritaria di quelle realizzate dagli enti bilaterali, individuano la domanda di formazione espressa dal territorio attraverso la concertazione con le parti sociali e la consultazione con l'associazionismo, con le famiglie e con gli altri soggetti interessati.
3. La funzione di programmazione in materia di formazione professionale, realizzata anche in integrazione con l'istruzione, è di competenza delle Province che la esercitano mediante programmi per l'offerta formativa, di norma triennali.
4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta formativa ed educativa inerenti l'istruzione, comprensivi dei servizi di supporto per gli allievi disabili o in situazione di svantaggio, di azioni di sostegno a progettazioni innovative delle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con il territorio, di iniziative di educazione degli adulti, di interventi di orientamento scolastico e professionale, di azioni per promuovere e sostenere la coerenza e la co
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