Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo IV - Programmazione generale e territoriale
1. Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati, nonché i soggetti operanti nell'ambito dell'educazione degli adulti. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.
2. La Conferenza ha funzioni di proposta per le tematiche inerenti la programmazione dell'offerta formativa e può rappresentare la sede per la definizione di accordi e di programmi integrati a livello territoriale, elaborati dai soggetti del sistema formativo.
3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell'offerta formativa ed alla istituzione dei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, di cui all'articolo 45, comma 8.
4. Le modalità di organizzazione dei lavori, che possono svolgersi sono disciplinate dalla Conferenza con p
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