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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale

Art. 47 - Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.

2. La Regione e gli enti locali concorrono a realizzare l'integrazione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 3 mediante accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.

3. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il rispetto del principio di pariteticità.

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