Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
1. La Regione promuove la collaborazione istituzionale quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro.
2. La Regione e gli enti locali concorrono a realizzare l'integrazione nell'ambito del sistema di cui all'articolo 3 mediante accordi, di natura territoriale, settoriale o per specifici programmi, anche con soggetti autonomi, pubblici e privati.
3. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge e la realizza con le parti sociali maggiormente rappresentative, assicurando il rispetto del principio di pariteticità.
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