Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
1. La Regione assume la partecipazione sociale quale elemento portante per il sistema formativo e la favorisce anche attraverso l'istituzione di consulte regionali, con funzioni propositive e consultive, che costituiscono sedi di rappresentanza di secondo livello rispetto agli organismi di partecipazione territoriali e nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. A tal fine, è istituita la consulta regionale degli studenti, composta dai presidenti delle consulte provinciali degli studenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 (Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche).
3. È istituita altresì la consulta regionale dei genitori, composta da tre rappresentanti per provincia dei presidenti dei Consigli di circolo e di istituto, designati secondo modalità dagli stessi individuate, in modo da garantire adeguata rappresentanza di ogni ordine e grado di scuola.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con proprio atto definisce le modalità di costituzione delle consulte di cui ai commi 2 e 3. Si applicano ai componenti di dette consulte le disposizioni in materia di rimborsi e compensi per la partecipazione a tali organi, secondo la vigente normativa regionale.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio di esperienze, di innovazioni didattiche e di progettualità di eccellenza, presente nel sistema formativo, quale contributo di arricchimento alla programmazione regionale, la Giunta reg
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