Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
1. È istituita la Conferenza regionale per il sistema formativo, quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche e sulla programmazione inerenti il sistema formativo. Essa è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati;
c) nove Sindaci, o loro delegati, di Comuni indicati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, valorizzando anche le forme di associazionismo fra i Comuni e garantendo adeguata rappresentanza territoriale e dimensionale;
d) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;
e) diciotto rappresentanti delle istituzioni scolastiche, designati nel numero di due per ogni territorio provinciale, garantendo la rappresentanza della scuola di base e della scuola secondaria superiore, secondo modalità dalle stesse individuate;
f) sei rappresentanti indicati dagli organismi di formazione professionale accreditati;
g) un rappresentante per ogni università avente sede legale nel territorio regionale;
h) per il territorio di Piacenza, un rappresentante designato in accordo fra le Università ivi operanti e gli enti locali;
i) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati altri soggetti competenti in materia di formazione, al fine di coordinare le attività di programmazione in un'ottica di valorizzazione delle risorse pubbliche e private.
3. Il presidente della Conferenza
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