Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
1. È istituito il Comitato di coordinamento istituzionale quale sede di partenariato e di collaborazione istituzionale fra Regione, Province e Comuni, nelle materie di cui alla presente legge e in materia di lavoro. Esso è nominato dal Presidente della Regione ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato, componente della Conferenza regionale per il sistema formativo, che lo presiede;
b) i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo;
c) i nove Sindaci, o loro delegati, componenti della Conferenza regionale per il sistema formativo.
2. Il Comitato esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi. Esso formula, altresì, proposte relativamente allo sviluppo del sistema formativo.
3. Il Comitato, integrato dai soggetti di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), funge da comitato esecutivo della Conferenza regionale per il sistema formativo. In tale veste, esso svolge funzioni di proposta e di impulso all'attività della Conferenza stessa, nonché di analisi e di approfondimento in merito allo sviluppo del sistema formativo.
4. Il comitato di cui al comma 3, integrato altresì da un rappresentante delle università, e la Commissione regionale tripartita di cui all'articolo 51, definendo specifiche modalità di raccordo, svolgono funzioni di proposta ed esprimono pareri sulla programmazione relativa all'istruzione e alla formazione te
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.