Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale
1. È istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.
2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) l'assessore regionale competente, che la presiede;
b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
d) il consigliere di parità, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), effettivo e supplente.
3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.
4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce altresì modalità di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di cui all'articolo 49.
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