IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo V - Collaborazione istituzionale, concertazione e partecipazione sociale

Art. 51 - Commissione regionale tripartita

1. È istituita la Commissione regionale tripartita come sede concertativa di proposta, verifica e valutazione in merito al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:

a) l'assessore regionale competente, che la presiede;

b) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

c) sei componenti effettivi e sei supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;

d) il consigliere di parità, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), effettivo e supplente.

3. La Commissione esprime parere sugli indirizzi regionali delle politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nonché sui conseguenti atti generali applicativi.

4. Il funzionamento della Commissione è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla stessa. Tale regolamento definisce altresì modalità di raccordo tra la Commissione e la Conferenza di cui all'articolo 49.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.