Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12
Capo II - Il sistema formativo
Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione
1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sostengono le attività di qualificazione del personale della formazione professionale e promuovono iniziative di incontro e scambio culturale con il personale docente del sistema nazionale di istruzione.
2. La Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze generali dello Stato in materia di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e dei relativi titoli abilitanti, nonché delle materie riservate alla contrattazione, sostengono le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
3. La Regione e gli enti locali valorizzano le funzioni di tutoraggio, accompagnamento e mediazione culturale svolte da personale docente dell'istruzione e della formazione professionale e da altre figure professionali specializzate, anche garantendo una loro adeguata formazione.
4. Nel quadro delle finalità di cui al presente articolo sono realizzate azioni di sostegno e di rafforzamento delle motivazioni e delle capacità relazionali, rivolte a docenti e formatori, anche promuovendo e valorizzando progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti, studenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.
5. Per il raggiungimento delle finalità del presente articolo sono concessi assegni di studio da destinare al personale della formazione professionale, nonché al personale della scuola che si avvalg
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