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Legge regionale Regione Emilia-Romagna 30.06.2003, n. 12

Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro. Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 94.

Capo II - Il sistema formativo

Sezione II - Sostegno e sviluppo dell'innovazione

Art. 8 - Ricerca e innovazione

1. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema formativo, realizzando, attraverso la stipula di convenzioni, collaborazioni con l'Istituto regionale per la ricerca educativa, con le Università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le Camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.

2. La Regione valorizza altresì il ruolo delle Università in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione dei docenti, di aggiornamento dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.

3. Ferma restando la normativa regionale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico, la Regione sostiene in particolare la qualificazione delle risorse umane nell'ambito di tali processi, anche attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata, al fine di incentivare la diffusione delle innovazioni tecnologiche per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e per la promozione di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole e medie dimensioni.

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