CCNL 24.07.2003
Capo X - Personale delle scuole italiane all'estero
1. Le graduatorie permanenti, distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati, sono aggiornate ogni tre anni.
2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata, che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del dPR 9.5.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il MAE procede all'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato all'art. 108, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella D allegata al presente contratto;
b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico, che ha dato luogo all'inclusione nella graduatoria, non conserva validità nei termini sopra indicati;
c) depennamento dalle graduato
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