CCNL 24.07.2003
Capo X - Personale delle scuole italiane all'estero
1. Nel caso di assenze per malattia di durata superiore ai 60 giorni, il personale in servizio all'estero è restituito ai ruoli metropolitani. Il predetto personale conserva l'intero assegno di sede per i primi 45 giorni; l'assegno stesso non è corrisposto per i restanti 15 giorni. Restano ferme le disposizioni sulla malattia di cui al presente contratto.
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