CCNL 24.07.2003
Capo X - Personale delle scuole italiane all'estero
1. Non rientrano tra le assenze di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 35 del d.lgs. n. 62/98, i permessi retribuiti di cui all'articolo 15, per i quali compete l'indennità personale nelle misure sottoindicate:
- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado (3 giorni consecutivi per evento): l'indennità personale è corrisposta per intero;
- permessi per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione, fruibili a domanda (3 giorni complessivi per anno scolastico): l'indennità personale è corrisposta nella misura del 50%.
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