CCNL 24.07.2003
Capo XI - Personale delle istituzioni educative
1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 ( cfr. nota n. 2 ), in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale educativo retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 86, comma 2, lettera e).
Il testo del presente articolo è quello risultante a seguito delle correzioni di cui è stata data notizia nei comunicati di rettifica ARAN pubblicati in G.U. n. 238 del 13.10.2003 ed in G.U. n. 66 del 19.3.2004.
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