CCNL 24.07.2003
Capo XIV- Disposizioni finali
1. Le parti attiveranno il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto, sulla base dell'Accordo 14.03.2001, come previsto dal decreto legislativo n. 124/1993 e della legge n. 335/1995 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Le parti procederanno ad una prima verifica circa lo stato dei lavori entro sei mesi dalla firma del presente CCNL.
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