CCNL 24.07.2003
Capo II - Relazioni sindacali
1. Le forme di partecipazione sindacale si svolgono al livello istituzionale competente per materia.
L'Amministrazione scolastica nazionale e regionale, con cadenza annuale e nell'ambito delle proprie autonome e distinte responsabilità, fornisce informazioni e la relativa documentazione cartacea e/o informatica necessaria sulle seguenti materie, ai soggetti identificati all'articolo 7;
a) formazione in servizio, aggiornamento, autoaggiornamento e piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
b) criteri per la definizione e la distribuzione degli organici di tutto il personale;
c) modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato;
d) documenti di previsione di bilancio relativi alle spese per il personale;
e) operatività di nuovi sistemi informativi o di modifica dei sistemi preesistenti concernenti i servizi amministrativi e di supporto dell'attività scolastica;
f) dati generali sullo stato dell'occupazione degli organici e di utilizzazione del personale;
g) strumenti e metodologie per la valutazione della produttività ed efficacia qualitativa del sistema scolastico, anche in rapporto alle sperimentazioni in atto;
h) andamento generale della mobilità;
2. Su ciascuna delle materie previste al comma 1 e sulle linee essenziali di indirizzo in materia di gestione della organizzazione scolastica, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL possono richiedere, nel termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'informazione, che venga attivato un tavolo di concertazione. Questo verrà aperto dall'Amministrazione nel termine di cinqu
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