CCNL 24.07.2003
Capo III - Norme comuni
1. Il MIUR, in tempi utili per l'inizio dell'anno scolastico, suddivide annualmente tra le Direzioni scolastiche regionali le risorse, già stanziate dal precedente CCNL e dal precedente CCNI, per le scuole delle aree a rischio ed a forte processo immigratorio, utilizzando indicatori di carattere sociale e di disagio economico e dandone informazione preventiva alle OOSS.
2. Ogni direttore regionale stipulerà apposito contratto integrativo regionale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL per indicare i criteri di accesso delle scuole al fondo predetto, la durata dei progetti, gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica da conseguire e i sistemi di rilevazione dei risultati da comunicare al MIUR e alle OO.SS, favorendo la pluralità e la diffusione delle esperienze sul territorio.
3. Le scuole, con riferimento allo specifico contesto territoriale di rischio, accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in rete, e comunque privilegiando la dimensione territoriale dell'area. A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico anche con l'ampliamento dell'offerta formativa, che la Direzione generale regionale finanzierà nell'ambito di quanto previsto dall'anzidetto contratto integrativo regionale.
4. I compensi per il personale coinvolto nelle attività di cui al presente articolo saranno definiti in sede di contrattazione d'istituto, sulla base dei criteri generali assunti in sede di contrattazione regionale.
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