CCNL 24.07.2003
Capo VIII - Aspetti economico-retributivi generali
1. Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 75 hanno effetto integralmente sulla tredicesima mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 75 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli incrementi maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 75, comma 3, del presente C.C.N.L., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10 della legge n. 335/1995.
L'Aran, mediante comunicato di rettifica pubblicato nella G.U. n. 210 del 7 settembre 2004, ha reso noto che nel presente articolo 79, tutti i riferimenti all'articolo 75 devono intendersi come concernenti l'articolo 76.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.