CCNL 24.07.2003
Capo VIII - Aspetti economico-retributivi generali
1. Le risorse destinate al finanziamento del fondo d'istituto, già definite ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2000/01 stipulato il 15 marzo 2001, sono integrate dalle ulteriori seguenti risorse, a decorrere dall'1.1.2003:
a) un importo pari a € 13,84 pro-capite per tredici mensilità per ogni docente e unità di personale educativo;
b) un importo pari a € 9,82 pro-capite per tredici mensilità per ogni unità di personale ATA.
2. Le risorse previste dall'art. 14, comma 2, del CCNL 15 marzo 2001, corrispondenti a 206,6 milioni di € (400 miliardi di lire) per il 2002 e 309,9 milioni di € (600 miliardi di lire) per il 2003, concorrono alla copertura finanziaria dell'incremento della retribuzione professionale docenti previsto all'art. 81 e, pertanto, è abrogata la possibile finalizzazione di tali risorse in favore del fondo d'istituto così come stabilito dal citato art. 14.
3. Il fondo potrà altresì essere alimentato, salvo diversa finalizzazione stabilita in sede di CCNL, delle economie di gestione, richiamate dall'integrazione dall'atto d'indirizzo del 14.4.2003, conseguenti alle ulteriori riduzioni di personale da realizzare nell'anno scolastico 2003-04, per la quota parte relativa all'anno 2003, previa verifica da effettuarsi il primo bimestre 2004. A tali risorse potranno aggiungersi quelle indicate nell'art. 35, comma 8, della legge 27.12.2002, n. 289, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6 del citato articolo 35.
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