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CCNL 24.07.2003

Contratto collettivo nazionale lavoro sottoscritto il 24.07.2003 del comparto scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico 2002-03. (G.U. 14.08.2003, n. 188)

Capo VIII - Aspetti economico-retributivi generali

Art. 83 - Criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica

1. Il fondo dell'istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio.

Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

2. Le risorse di cui all'art. 14 del CCNL 15.3.2001, comma 1, lettere b), c), d), nonché le ulteriori risorse stabilite nell'art. 82, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL, continuano ad essere ripartite tra le singole istituzioni scolastiche ed educative in relazione alla rispettiva dotazione organica. Le risorse così distribuite si aggiungono a quelle ripartite ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.I. del 31 agosto 1999.

3. Il fondo è inoltre alimentato:

a. dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituto scolastico finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati,;

b. dalle eventuali economie di cui all'art. 22, comma 6, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. Le risorse del fondo delle singole istituzioni scolastiche, che risultino non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riutilizzate nell'esercizio successivo.

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