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Decreto legislativo 03.07.2003, n. 173

Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Testo in vigore dal: 29.07.2003). (G.U. 14.07.2003, n. 161)

Art. 3 - Disposizioni transitorie e finali

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze può procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalità previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalità estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilità può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici;

b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanità e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonché l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n.

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