Decreto legislativo 09.07.2003, n. 215
1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si applica altresì nei casi di comportamenti, trattamenti o altre conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.
Articolo aggiunto dall'art. 8 sexies D.L. 8.4.2008, n. 59, aggiunto dalla legge di conversione.
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