Informativa INPDAP 02.07.2003, n. 32
Personale del comparto scuola - Computabilità ai fini del trattamento di quiescenza del compenso aggiuntivo corrisposto per le ore d'insegnamento eccedenti le 18 settimanali.
Alcune sedi Provinciali hanno chiesto chiarimenti circa le modalità di valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del compenso aggiuntivo corrisposto al personale docente per le ore d'insegnamento eccedenti le 18 settimanali previste dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, quale orario obbligatorio di servizio per la didattica negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica.
Più volte, il Consiglio di Stato ha rilevato la non incompatibilità di una strutturazione della cattedra su una base oraria eccedente il limite delle 18 ore fissato dal citato art.88, atteso che l'orario obbligatorio, di per sé, non esclude per determinati insegnamenti, un maggiore numero di ore di didattica, peraltro retribuite ordinariamente.
Si precisa che la prestazione di ore eccedenti l'orario normale può avvenire a vario titolo, come la sostituzione di docenti assenti, attività aggiuntive d'insegnamento per il miglioramento dell'offerta formativa o legate a specifici progetti didattici, attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali, insegnamento su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico, corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico ovvero attività complementare di educazione fisica ecc.....
Ai fini del trattamento di quiescenza, solo il compenso per le maggiori ore d'insegnamento incluse istituzionalmente in una cattedra con orario superiore a quello contemplato dal più volte citato art.88, non avendo carattere straordinario od occasionale ma fisso e continuativo per l'intero anno scolastico (comprensivo anche dei mesi estivi), si può considerare nella retribuzione fondamentale utile per la determinazione della quota di pensione di cui all'art. 13, lettera a) del D.lgs n. 503/92.
Rimane pertanto ferma, dal 1.1.1996, l'inclusione di tale elemento retributivo tra le indennità acces
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