Protocollo d'intesa Regione Abruzzo - MIUR - MLPS 30.07.2003
1. I percorsi di cui all'articolo 1 sono svolti dagli Organismi formativi con sedi accreditate dalla Regione Abruzzo sulla base di possibili accordi di collaborazione, a valore premiale, con le istituzioni scolastiche di II grado in relazione ai criteri definiti dagli accordi territoriali di cui all'articolo 6.
2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nell'attuazione degli interventi di cui alla presente intesa, la Regione Abruzzo si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio, con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.
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