Legge 29.07.2003, n. 229
Capo II - Disposizioni in materia di analisi di impatto della regolamentazione e di atti normativi governativi. disposizioni in materia di pubblico impiego
1. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145, dopo le parole: "almeno cinque anni di servizio", sono inserite le seguenti: "o, se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio".
2. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, la parola: "oppure" è sostituita dalle seguenti: "e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 1988, n. 254, nonché per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti".
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