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Legge 29.07.2003, n. 229

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (Legge di semplificazione 2001). (G.U. 25.08.2003, n. 196)

Capo III - Misure telematiche

Art. 18 - Consultazione in via telematica. 17

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

17

Per l'abrogazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 75, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

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