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Legge 29.07.2003, n. 229

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (Legge di semplificazione 2001). (G.U. 25.08.2003, n. 196)

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 bis - Decreti legislativi correttivi e integrativi. 19

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

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Articolo aggiunto dall'art. 18, L. 28 novembre 2005, n. 246.

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