IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 29.07.2003, n. 229

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (Legge di semplificazione 2001). (G.U. 25.08.2003, n. 196)

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 21 - Copertura finanziaria.

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, determinato nella misura massima di 516. 457 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 17, determinato nella misura massima di 324. 850 euro per l'anno 2003 ed in 141. 510 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.