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Legge 29.07.2003, n. 229

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione (Legge di semplificazione 2001). (G.U. 25.08.2003, n. 196)

Capo IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 - Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13 -ter , 13 -quater e 13 -quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g ), h ) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34

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