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Decreto legge 09.05.2003, n. 105

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali. (G.U. 14.05.2003, n. 110)

Art. 1 bis - Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università 1

1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare

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