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Nota MIUR 16.05.2003, prot. n. 1641

Contenzioso in materia di personale ATA transitato dagli EE.LL allo Stato.

Si informano codesti Uffici che il Tribunale di Torino con sentenza 1940/03 pronunciata nell'udienza del 1.4.2003 ha respinto il ricorso proposto dal personale in oggetto per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza. Il Giudice è pervenuto alla decisione favorevole alla tesi dell'Amministrazione in virtù della riconosciuta natura contrattuale dell'accordo del 20 luglio 2000, della valenza, quale fonte normativa, di tale accordo e della assoluta assenza, nella legge 124/99, della previsione di una copertura finanziaria per i pretesi aumenti retributivi da corrispondere al personale in oggetto.

Questo Ministero ritiene che le argomentazioni del Tribunale di Torino possano, allo stato, offrire spunto per le memorie difensive che saranno predisposte da codesti Uffici, sia in primo grado che in appello, anche se le considerazioni circa la natura contrattuale dell'accordo del 20 luglio 2000 contrastano con l'interpretazione che di tale accordo ha recentemente fornito l'ARAN nella nota allegata.

Si allega anche la sentenza del Tribunale di Torino.

 

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