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CCNQ 19.03.2003

Contratto collettivo nazionale quadro in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli artt. 59 bis e 69 bis del d.lgs n. 29/93 (ora artt. 56 e 66 del d.lgs n. 165/2001) nonché dell'art.412 ter cpc, stipulato il 23.1.2002.

Art. 5 -

L'art. 6 del ccnq 23.01.2001 non modifica il termine di impugnazione delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedura arbitrali, sia di fronte all'arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e 9 art. 55 d.lgs n. 165/2001.

Tale termine rimane pertanto di 20 gg. dall'applicazione della sanzione così come previsto dall'art. 55 comma 7 del d.lgs n. 165/2001 e dall'art. 7 comma 6 della legge 300/1970.

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