Decreto legge 31.03.2003, n. 50
1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato "testo unico", si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.
2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.
3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si ap
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