Decreto legge 31.03.2003, n. 50
Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali. (G.U. 30.03.2003, n. 75)
1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".
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