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D.M. Interno 28.03.2003

Determinazione per l'anno 2003 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse. (G.U. 12.04.2003, n. 86)

Art. 3 -

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

- pensione spettante ai ciechi civili assoluti Euro 242,13 dal 1° gennaio 2003;

- pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti Euro 223,90 dal 1 gennaio 2003;

- assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti Euro 166,14 dal 1 gennaio 2003.

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