D.M. Interno 28.03.2003
1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, è concessa, a decorrere dal 1 gennaio 2003, una maggiorazione di Euro 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a Euro 4.801,16 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a Euro 10.028,72.
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